
Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega,
sperando che questa comunicazione Ti trovi bene e che sia così anche per i Tuoi familiari, riteniamo utile condividere alcune informazioni specifiche in merito all’evoluzione delle ricadute operative sulla nostra Professione della diffusione del “Coronavirus” (COVID-9).
Informazione
Sembra anzitutto importante ricordare a noi stessi l’importanza di fare riferimento solo ed esclusivamente ai canali di informazione ufficiali, sia nazionali (http://www.salute.gov.it/
Professione
Relativamente all’erogazione della pratica professionale psicologica, vorremmo portare alla Tua attenzione il fatto che, dalla precedente comunicazione inviata dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte in data 24 febbraio 2020, “Coronavirus: informazioni per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte”, il quadro sanitario complessivo si è purtroppo aggravato. In tale email, infatti, veniva segnalato che “per le attività professionali, sia individuali sia di gruppo, svolte in studio con persone adulte, non vi sono controindicazioni generali, laddove professionisti, utenti e pazienti siano asintomatici e non vi siano fattori epidemiologici di rischio”. L’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché la rapida saturazione dei posti di terapia intensiva nei reparti ospedalieri, impongono ora la necessità di adeguare ulteriormente le misure comportamentali nella pratica professionale, a tutela della salute del singolo professionista, dei propri utenti e pazienti e dell’intera collettività.
In area sanitaria, la Regione Piemonte, attraverso la Direttiva del 4 marzo 2020, “Indicazioni in merito alla gestione dei pazienti ambulatoriali in ambito ospedaliero a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19”, n. prot. 11029, ha dato indicazione di interrompere, a partire dal 6 marzo, le prestazioni in ambito ospedaliero (visite e prestazioni diagnostiche), continuando invece garantire le prestazioni urgenti in classe B e U. Relativamente alle attività del Dipartimento di Salute Mentale (in particolare, CSM) e del Dipartimento delle Dipendenze, si rimandava alle raccomandazioni generali del Ministero della Salute rispetto ai contatti interpersonali: non era indicata la sospensione delle attività, ma piuttosto l’adozione di accorgimenti specifici. Per quanto riguarda i Consultori, la Direttiva dava indicazione di sospendere le attività che prevedono la presenza di più persone nello stesso locale, ma poneva al tempo stesso la pregiudiziale che l’interruzione delle prestazioni non comportasse impatti di rilievo sul corretto percorso materno-infantile.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, contenente “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” (Art. 2), in linea con le indicazioni già contenute nella circolare “Contenimento dell’epidemia da Covid-19” diramata dal Ministero dell’Interno ai Prefetti in data 5 marzo 2020, impone la sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro: distanza di sicurezza che è richiesto che ogni titolare di attività commerciale garantisca per i propri utenti, sia all’aperto sia al chiuso (Art. 2, comma f). Nell’attesa di ottenere ulteriori chiarimenti rispetto alle restrizioni sugli spostamenti e il proseguimento delle attività lavorative libero-professionali, confermiamo che, allo stato attuale, non è prevista per la nostra professione sanitaria alcuna sospensione. Anche nella dimensione clinica, sia duale sia di gruppo, è responsabilità del singolo professionista garantire il rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto, ovvero il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché le seguenti misure igienico-sanitarie raccomandate per questa emergenza (DPCM dell’8 marzo 2020, Allegato 1):
a) lavarsi spesso le mani, mettendo a disposizione anche nei propri studi professionali privati soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si presta assistenza a persone malate.
Sempre il DPCM dell’8 marzo 2020, contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Padova, Treviso, Venezia” (Art. 1), stabilisce anche l’impossibilità di spostamento in entrata e in uscita dai territori sopra citati, nonché all’interno degli stessi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Anche alla luce delle limitazioni logistiche sempre più stringenti, l’utilizzo di consulenze o terapie a distanza, tramite supporto telefonico o digitale, potrebbe quindi diventare presto sempre più rilevante. Ti rinnoviamo quindi l’invito a prendere visione, a titolo informativo, del documento “Digitalizzazione della Professione e dell’intervento psicologico mediato dal web”, elaborato dal CNOP nel 2017 (http://www.psy.it/wp-content/
Formazione
Il DPCM dell’8 marzo 2020 ha confermato la sospensione, fino al 15 marzo 2020, delle le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie (Art. 2, comma h): essendo lo Psicologo professione sanitaria, vanno annoverati tra i corsi esclusi dalla sospensione quelli erogati dalle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia. A queste, viene comunque richiesto di garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro (Art. 2, comma h).
Ricordiamo altresì che le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia non sono autorizzate a erogare formazione a distanza (FAD) e che la formazione psicoterapeutica può svolgersi esclusivamente vis à vis (al momento attuale con deroga esclusiva, emanata dal MIUR in data 6 marzo 2020, per le Scuole con sede in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto).
Viene anche raccomandato che ogni Ente formativo, successivamente al prossimo ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicuri, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico (Art. 2, comma n).
Ogni Ente formativo, incluse le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, è infine tenuto a esporre, negli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, tutte le informazioni sulle misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, qui in precedenza richiamate.
Tirocinio
La sospensione della didattica non riguarda le attività dei Tirocinanti delle professioni sanitarie (DPCM del 4 marzo 2020, Art. 1, comma d), inclusi quindi i Tirocinanti in Psicologia e i Tirocinanti in Psicoterapia. La possibilità di continuare lo svolgimento del Tirocinio in Psicologia e in Psicoterapia è ciononostante demandata alla Sede di Tirocinio ospitante, che, previa e motivata giustificazione, ha la facoltà di richiedere la sospensione dall’attività a titolo preventivo e cautelativo. Inoltre, come confermato dal CNOP in data 6 marzo 2020, al fine di garantire lo svolgimento del Tirocinio senza che ciò comporti nocumento alcuno ai Tirocinanti, permane alla valutazione discrezionale dei Direttori dei corsi l’eventuale sospensione facoltativa qualora non ricorressero le condizioni di sicurezza sanitaria minime per le riunioni in presenza previste dalle norme più generali del DPCM.
Agli studenti che stanno svolgendo il Tirocinio post lauream in Psicologia (quindi, non per il Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia), previo accordo con la Struttura ospitante, viene inoltre suggerita l’opportunità di concordare con la Sede ospitante di svolgere almeno parte del Tirocinio presso il domicilio del Tirocinante, in modo da limitarne gli spostamenti esterni all’abitazione, attraverso l’assegnazione di specifici compiti relativi al Tirocinio stesso (tra i quali, per esempio, l’analisi e studio di casi clinici o l’approfondimento individuale di aspetti teorici, clinici e metodologici). Il tempo dedicato allo svolgimenti di tali mansioni potrà essere considerato e valutato ai fini della validazione del Tirocinio stesso.
Privacy
Ti ricordiamo che, nel caso in cui risultassi positivo al nuovo Coronavirus, nel caso di una emergenza sanitaria la tutela della Salute Pubblica è prioritaria rispetto alla privacy dell’individuo. Qualora fossi coinvolto in una indagine epidemiologica, dunque, saresti tenuto a comunicare i nominativi delle persone con cui sei venuto a contatto, pur senza necessità di specificare le motivazioni cliniche del vostro rapporto, le quali rimangono coperte dal segreto professionale. Potresti, a questo proposito, avvisare i Tuoi pazienti e utenti di questa eventualità.
L’Ordine ha confermato alla Regione Piemonte la propria disponibilità alla gestione dell’emergenza, valorizzando le competenze delle Psicologhe e degli Psicologi iscritti al nostro Ente.
Confermandoti la piena disponibilità dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte a chiarire qualsiasi Tuo interrogativo o dubbio e confidando nel Tuo fondamentale contributo alla gestione dell’emergenza, Ti ringraziamo per il tempo dedicato alla lettura di questa comunicazione e, a nome di tutti i Consiglieri, Ti salutiamo cordialmente,
Il Presidente
Giancarlo MARENCO
La Vicepresidente
Georgia ZARA
Il Segretario
Riccardo BERNARDINI
Il Tesoriere
Andrea LAZZARA

L’Ordine degli Psicologi sul Coronavirus
In relazione all’impatto della diffusione del “Coronavirus” (COVID-19) sulle attività della comunità professionale delle Psicologhe e degli Psicologi piemontesi, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte ritiene utile informare quanto segue.
La prima e fondamentale indicazione che, come Ordine regionale, vorremmo reiterare è di fare riferimento solo ed esclusivamente ai canali di informazione ufficiali nazionali (https://lnkd.in/gPB5uf5) e regionali (https://lnkd.in/dvErPJU). Ti invitiamo in particolare a seguire – a tutela Tua e dei Tuoi utenti – le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (https://lnkd.in/g_V-G-A).
Per le attività professionali, sia individuali sia di gruppo, svolte in studio con soggetti adulti, non vi sono controindicazioni generali, laddove professionisti ed utenti siano asintomatici e non vi siano fattori epidemiologici di rischio. Per i bambini, il CNOP raccomanda l’igienizzazione del materiale utilizzato in terapia, anche se il virus appare meno pericoloso in età pediatrica.
Per altre indicazioni rimandiamo ad eventuali ulteriori aggiornamenti sul sito ufficiale dell’Ordine o a quello del CNOP (http://www.psy.it/) .

Quota anno 2020

QUANTO – Il Consiglio dell’Ordine ha confermato l’importo del contributo annuale 2020 in € 160,00.
COME – Il versamento potrà essere eseguito presso gli sportelli bancari o tramite il servizio home banking di qualsiasi banca del territorio nazionale nonché presso qualsiasi Ufficio postale. Per favorire il pagamento della quota d’iscrizione è altresì prevista la possibilità di effettuare il versamento on line – per mezzo del sistema telematico della Banca Popolare di Sondrio (htto://www.scrignopagofacile.it) con carta di credito, Bankpass Web e VispoPay. Il pagamento con bonifico deve essere autorizzato, ed è utilizzabile solo dopo la scadenza
ENTRO QUANDO – Il versamento dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2020. Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza comporterà l’applicazione di una sovrattassa il cui importo è determinato in € 12,88 per gli iscritti che effettueranno il pagamento entro il 31 dicembre 2020 compreso, e in € 25,77 per gli iscritti che effettueranno il pagamento dopo il 31 dicembre 2020.
Per qualsiasi problema di recapito del bollettino MaV è possibile rivolgersi al numero verde della Banca Popolare di Sondrio 800 248 464, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00 e chiederne la spedizione anche via e-mail. Il bollettino MaV è anche scaricabile dall’area riservata del sito -alla voce “Amministrazione”- alla quale è possibile accedere con le credenziali personali

Psicologia: Nuovi orizzonti della professione
Il presente documento – aperto a contributi e apporti – si propone di costituire la base programmatica per individuare gli obiettivi di lavoro della rappresentanza ordinistica nazionale della Comunità Professionale degli Psicologi Italiani.

Forfetari, la stretta introdotta dalla Legge di Bilancio è retroattiva e produce i suoi effetti già a partire dal 1° gennaio 2020
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), pur lasciando immutato il limite annuo di ricavi per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario (pari ad Euro 65.000), ha introdotto due nuovi vincoli ai fini del mantenimento del regime agevolato:
1. Il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori per un ammontare complessivamente non superiore ad Euro 20.000.
2. Il possesso, nell’anno precedente a quello di fruizione del regime agevolato, di redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore ad Euro 30.000.
Sin dalla pubblicazione della Legge di Bilancio in Gazzetta ufficiale, avvenuta lo scorso 30 dicembre 2019, si è acceso un forte dibattito in relazione alla decorrenza temporale dei nuovi vincoli.
In particolare, si erano venute a creare due diverse scuole di pensiero.
Una prima parte della dottrina, rifacendosi ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, prospettava un’applicazione della norma ad “effetto ritardato”, ossia dal 1° gennaio 2021.
Tale interpretazione della Legge trovava il suo fondamento nello statuto del contribuente, il quale recita testualmente: “………. le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
Considerato che la Legge di Bilancio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre 2019 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, secondo tale interpretazione non è stato rispettato il periodo minimo di 60 giorni dettato dallo Statuto del contribuente.
Come tale, l’entrata in vigore della norma doveva necessariamente slittare al 1° gennaio 2021.
La seconda scuola di pensiero, al contrario, riteneva che la Legge di Bilancio 2020 non violasse lo Statuto del contribuente. La Legge, infatti, non prevede nuovi adempimenti a carico dei contribuenti ma solo nuove regole di funzionamento del regime agevolato.
Alla luce di tale interpretazione, i contribuenti avrebbero dovuto valutare il rispetto dei nuovi limiti basando la valutazione sui redditi conseguiti nell’anno 2019 o sulle spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno 2019. Si sarebbero quindi trovati a fuoriuscire dal regime agevolato già a partire dal 1° gennaio 2020 in caso di mancato rispetto dei nuovi vincoli con riferimento all’anno 2019.
A causa di questa situazione poco chiara, i contribuenti interessati si sono trovati per più di un mese in una situazione di incertezza operativa.
Al fine di dirimere in via definitiva la controversia, lo scorso 31 gennaio sono state presentate due interrogazioni in Commissione finanza alla Camera, le quali hanno trovato una risposta ufficiale solo lo scorso 5 febbraio.
La risposta ricevuta non lascia spazio a dubbi; le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di Bilancio 2020 operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020, ed occorre verificare il rispetto dei nuovi vincoli con riferimento all’anno 2019.
Il rappresentante del Governo ha così giustificato l’interpretazione adottata: “………. in considerazione del fatto che la Legge di bilancio 2020 non impone alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime, ma una semplice verifica dei requisiti, non sembra possibile ritenere che si contravvenga allo Statuto del contribuente”.
In conclusione, coloro i quali nel corso dell’anno 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (tra cui i redditi di pensione) per un importo complessivo superiore ad Euro 30.000 o hanno sostenuto spese per lavoro dipendente per un importo superiore ad Euro 20.000, fuoriescono dal regime forfettario già a partire dal 1° gennaio 2020.
E’ stato inoltre annunciato che l’Agenzia delle Entrate pubblicherà un documento di prassi con tutti gli opportuni chiarimenti del caso. In particolare, dovranno essere chiarite le modalità operative per sanare l’eventuale applicazione del regime agevolato nel primo mese dell’anno 2020 in assenza dei nuovi requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2020.

Domanda per l’inserimento nella graduatoria anno 2021 ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale 17.12.2015
Vi segnaliamo per opportuna conoscenza, ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale 17.12.2015 (A.C.N. professionisti medici specialisti, medici veterinari, psicologi/psicoterapeuti, biologi chimici, aspiranti ad incarichi di convenzione con il S.S.N. o incarichi di sostituzione), che la modulistica relativa alla domanda da presentare per l’inserimento nella graduatoria anno 2021
– Psicologi: Regione Piemonte
– Psicoterapeuti: Regione Piemonte
è scaricabile alla pagina web del Comitato Zonale Torino
(http://www.aslcittaditorino.it/strutture/comitato-zonale/)
alla voce
Informazioni–Domanda inclusione Graduatorie anno 2021 A.C.N. 17.12.2015 – Dichiarazione bollo

Prestazioni sanitarie fatturate ai privati: fattura elettronica vietata anche nell’anno 2020
Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 conferma anche per il prossimo anno il divieto di fatturazione elettronica con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. Tale limitazione era inizialmente prevista in via transitoria per il solo anno 2019,
Il divieto riguarda tutte le prestazioni di carattere sanitario rese nei confronti di privati, indipendentemente dalla qualifica del soggetto che le eroga (sia esso una persona fisica o un ente) e dalla circostanza che il prestatore sia o meno tenuto all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Anno 2019 – Introduzione del divieto
Lo scorso anno la Legge di Bilancio 2019 ha previsto, per il solo anno 2019, il divieto di emissione della fattura in formato elettronico relativamente alle operazioni poste in essere da coloro i quali erano tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati erano da inviare al Sistema TS e indipendentemente dall’opposizione all’invio da parte del soggetto interessato.
Tale disposizione è stata emanata a fronte dei rilievi mossi dal Garante della privacy (provvedimento del 20/12/2018) al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, il D.L. 145/2018 ha esteso il divieto di emissione della fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (come ad es. logopedisti, fisioterapisti, podologi), in riferimento alle prestazioni di carattere sanitario effettuate nei confronti delle persone fisiche.
In risposta all’interpello n. 78 del 19/03/2019 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il divieto di invio delle fatture elettroniche opera in relazione alla natura sanitaria della prestazione, a prescindere dalla natura del soggetto che la eroga (Professionista persona fisica o Società) e dall’obbligo di invio dei relativi dati al Sistema TS.
Al contrario, restano soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica le altre operazioni effettuate in ambito professionale diverse da quelle sanitarie come, ad esempio, le consulenze, le formazioni, le relazioni peritali.
Devono inoltre essere documentate da fattura elettronica le prestazioni sanitarie fatturate a soggetti diversi da persone fisiche, come, per esempio, le fatture emesse da un professionista ad una Società o ad un’Associazione senza scopo di lucro a fronte di una prestazione sanitaria erogata per suo conto ad una persona fisica.
In riferimento a quest’ultima ipotesi, le fatture elettroniche emesse alla società o all’associazione in relazione alla prestazione sanitaria erogata, non devono riportare i nomi dei pazienti o altri elementi in grado di identificarli (Agenzia Entrate, risposta all’interpello N. 307 del 24/07/2019).
Anno 2020 – prosegue il divieto
Per effetto di quanto previsto dal D.L. 124/2019 (Decreto collegato alla Legge di bilancio 2020), il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie resterà in vigore anche per il prossimo anno, con le medesime modalità sopra esposte.
Contribuenti forfetari – non tenuti all’utilizzo della fattura elettronica
Si ricorda, in ultimo, che i professionisti che hanno aderito al regime forfettario sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, anche con riferimento alle prestazioni di carattere non sanitario.
La legge di bilancio 2020 (attualmente in fase di definizione) dovrebbe mantenere tale esclusione, introducendo esclusivamente un’agevolazione per coloro i quali, pur adottando il regime forfettario, decidono di utilizzare facoltativamente la fattura elettronica.
In tal caso, infatti, la legge di bilancio 2020 dovrebbe introdurre la riduzione di un anno dei termini di accertamento.
Resta comunque fermo anche per loro il divieto di emissione delle fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni sanitarie fatturate direttamente alle persone fis

